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Vuoi l’assistenza di CAF e Patronato per i tuoi servizi fiscali e le tue pratiche previdenziali?

La tua azienda ha stipulato una convenzione con 50&Più per venire incontro alle necessità dei propri dipendenti offrendo gratuitamente una serie di servizi legati alle dichiarazioni fiscali e alle pratiche previdenziali.

Da oggi potrai usufruire di assistenza e consulenza a te dedicata in ambito fiscale, previdenziale, assistenziale e degli infortuni sul lavoro.

50&Più - convenzioni riservate ai dipendenti

50&PIÙCAF - LE MIGLIORI SOLUZIONI IN AMBITO FISCALE

Assistenza fiscale qualificata e certificata dal visto di conformità, garantito da una polizza assicurativa e dalla competenza dei suoi esperti fiscali in tutto il territorio nazionale.

Servizi in convenzione:

Offriamo assistenza alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, elaboriamo e trasmettiamo il modello all’Agenzia delle Entrate e il risultato finale della liquidazione modello 730-4 per consentire al datore di lavoro oppure all’INPS di procedere al conguaglio nella prima retribuzione utile.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

La scadenza per la presentazione del 730 è fissata al 30 settembre. Prima si presenta la dichiarazione, prima arriva il rimborso. I conguagli – a debito o a credito – arriveranno nella prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.
Chi consegna il modello a giugno otterrà il rimborso a luglio, chi lo consegna a luglio lo riceverà tra agosto e settembre; chi consegna il modello a settembre, avrà il rimborso tra ottobre e novembre.

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Offriamo assistenza alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, elaboriamo e trasmettiamo il modello all’Agenzia delle Entrate e predisponiamo i Modelli di pagamento F24 per le eventuali imposte a debito.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

La scadenza per la presentazione del modello Redditi PF è fissata al 30 novembre. Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 ovvero entro il 30 luglio 2020. Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.

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Siamo a disposizione per il calcolo delle imposte sugli immobili. Nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile ottenere da 50&PiùCaf i modelli F24 per il pagamento dell’imposta, nonché l’assistenza per tutti gli adempimenti relativi ivi inclusa la presentazione della Dichiarazione IMU in caso di variazioni.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

L’IMU deve essere versata di regola in due rate e rispettando le seguenti scadenze:

– entro il 16 giugno, per il pagamento dell’acconto (1 rata);
– entro il 16 dicembre, per il pagamento del saldo (2 rata) sulla base delle Delibere comunali pubblicate sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti dell’anno precedente.
L’imposta si paga per l’anno in corso proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero. Nel caso di acquisto di immobili a qualsiasi titolo (ad esempio compravendita, donazione, successione) l’obbligo del pagamento scatta in occasione della prima scadenza di pagamento. Es. nel caso di acquisto di un’abitazione a maggio, l’acquirente dovrà pagare l’IMU entro il mese di giugno; se acquista a ottobre, dovrà versare l’imposta entro dicembre.

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Siamo a disposizione per la compilazione e l’invio della dichiarazione all’INPS delle famiglie che desiderano accedere alle numerose prestazioni sociali agevolate: riduzioni delle tasse universitarie, prestazioni legate a minori e disabili, richiesta del Reddito di Cittadinanza e numerose agevolazioni per servizi di pubblica utilità.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Ad esempio: le dichiarazioni presentate durante il 2023 hanno validità fino al 31 dicembre 2023.

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50&PIÙENASCO - LE MIGLIORI SOLUZIONI IN AMBITO PREVIDENZIALE

Assistenza e consulenza nel campo previdenziale, assistenziale, nonché in materia di infortuni sul lavoro in tutto il territorio nazionale.

Servizi in convenzione:

50&PiùEnasco offre il servizio per l’espletamento della domanda per il rinnovo delle seguenti tipologie di permesso di soggiorno:

  • Lavoro Subordinato
  •  Asilo politico rinnovo
  •  Famiglia
  •  Famiglia minore 14-18 anni
  •  Status apolide rinnovo
  •  Studio
  •  Tirocinio formazione professionale

In via generale la normativa prevede che lo straniero, al momento del rinnovo, debba essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima di:

  • 90 giorni della scadenza per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  •  60 giorni della scadenza per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato;
  •  30 giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.

È poi possibile la presentazione dell’istanza di rinnovo entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno.

La domanda di rinnovo di permesso di soggiorno e il relativo bollettino, che saranno consegnati dall’operatore del Patronato, si presenta presso gli uffici postali dedicati (sportello amico) consegnando l’apposito modulo che deve essere sottoscritto davanti all’operatore delle poste.

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I documenti vanno consegnati in fotocopia e visualizzati in originale.

Il visto per ricongiungimento familiare consente l’ingresso in Italia ai familiari dei cittadini stranieri che intendono riacquistare la loro unione familiare.
50&PiùEnasco offre assistenza per la presentazione dell’istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
La domanda può essere presentata dal cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno.
È necessario dimostrare la disponibilità di un alloggio adeguato, di un reddito minimo annuo ed in alcuni casi di una assicurazione sanitaria.
È possibile presentare la richiesta anche se in possesso di ricevuta di rinnovo o rilascio del permesso.

Per quali familiari si può richiedere il ricongiungimento
  •  coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non può richiedere il ricongiungimento familiare se già sposato con altro coniuge residente in Italia.
    A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 118/2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le norme sul ricongiungimento familiare si estendono anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, tra di loro o con cittadini italiani;
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I Minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  • figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante oppure;
  • genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
  • è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore;
  • degli ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.

Dimostrazione del legame familiare: la certificazione attestante il rapporto familiare deve essere presentata direttamente in patria dal familiare con il quale ci si vuole ricongiungere. Tale certificazione va tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza dello straniero;
Quando il richiedente è titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria per il vincolo familiare potranno essere tenuti in considerazione elementi attendibili rilevati dalla rappresentanza consolare italiana.

Il reddito minimo per il 2020:

Richiedente – 5.977,79 euro annui, importo mensile euro 459,83 (si considerano 13 mensilità)
n. 1 familiare da ricongiungere (anche se minore di 14 anni) € 8.966,68
n. 2 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni) € 11.955,58
n. 3 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni) € 14.944,47
n. 4 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni) € 17.933,37
n. 5 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni) € 20.922,26
n. 6 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni) € 23.911,16

Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2020 euro è di € 11.955,58.
Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di 11.955,58 euro si deve aggiungere per ogni persona l’importo di 2.988,89 euro.
Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi (opportunamente documentato).

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I documenti vanno consegnati in fotocopia e visualizzati in originale.
Scarica il modello S1, il modello S2 e il modello S3.

L’Assegno unico universale per i figli a carico è un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, indicata dall’ISEE.

L’assegno unico figli o universale è riconosciuto ai nuclei familiari mensilmente, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo per ogni figlio:

  • minorenne a carico;
  • per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    – frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
    – svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    – sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    – svolga il servizio civile universale.
  • con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno unico figli, detto anche assegno unico universale, è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato extra-UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività per almeno sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato per almeno sei mesi;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

REQUISITI PER RICEVERE L’ASSEGNO UNICO FIGLI

L’importo dell’assegno unico figli:

  • per i figli minorenni è di 175 € mensili che spetta, in misura piena, con un ISEE del nucleo familiare fino a 15.000 €. All’aumentare dell’Isee si riduce progressivamente fino a 50 € mensili qualora l’ISEE sia pari o superiore a 40.000 €;
  • per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, è di 85 euro mensili, con un Isee fino a 15.000 €. Si riduce gradualmente con un Isee superiore, fino a 25 € al mese qualora l’ISEE sia pari o superiore a 40.000 €;
  • per i figli con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni l’importo è di 85 € mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 €. Esso si riduce progressivamente con l’aumentare dell’ISEE fino a raggiungere il valore di 25 € in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 €.

Per un’illustrazione più chiara degli importi della prestazione in relazione all’ISEE si consiglia la consultazione della tabella.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per l’assegno unico figli va presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed è riferita al periodo compreso tra marzo 2022 e febbraio 2023.
Deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno unico figli è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata telematicamente all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio.

Chi ha il Reddito di cittadinanza non dovrà fare domanda per l’assegno, perché l’assegno unico a cui si ha diritto in questo caso viene pagato automaticamente dall’INPS.

La nuova prestazione assorbe le altre prestazioni fin qui previste dall’ordinamento in favore dei figli minori.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, risultano pertanto abrogate le seguenti prestazioni:

  • Premio alla nascita;
  • Assegno ai Nuclei con 3 figli minori;
  • Assegno al Nucleo Familiare;
  • Assegni familiari.

50&PiùEnasco offre l’assistenza per la compilazione e invio all’INPS della domanda di congedo di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Il congedo è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio o in seguito ad adozione – normalmente 2 mesi prima e 3 dopo la data presunta del parto.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità).

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

La domanda di congedo obbligatorio va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. In caso di interdizione anticipata la domanda va inoltrata non appena si viene in possesso del certificato medico che impone l’interdizione.
Successivamente entro 30 giorni dalla nascita è necessario comunicare la data effettiva, i dati anagrafici del nato e il periodo di post parto.

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI:

– documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
– certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto trasmesso per via telematica, dal medico del SSN oppure dal medico convenzionato con il SSN.

IN CASO DI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA (SPONTANEA O TERAPEUTICA):
– certificato di interruzione di gravidanza indicante la data di avvenuta interruzione, trasmesso telematicamente dal medico del SSN o convenzionato.

NEL CASO IN CUI SI INTENDA BENEFICIARE DELLA FLESSIBILITÀ:
– certificazioni mediche che attestano specificatamente l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro. Le certificazioni sono rilasciate dal medico specialista del SSN o convenzionato e dal medico aziendale entro la fine del settimo mese di gravidanza.

NEL CASO DI INTERDIZIONE ANTICIPATA:
– provvedimento di interdizione anticipata o prorogata, ovvero protocollo della richiesta, per “gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose” rilasciato dall’ASL, territorialmente competente, oppure provvedimento di interdizione anticipata o prorogata rilasciato per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino rilasciato dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (ITL).

IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO:
– documentazione relativa all’ingresso in famiglia del minore.

IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DEL PADRE SE RICHIESTA PER GRAVE INFERMITÀ DELLA MADRE:
– documentazione medica rilasciata dal medico del SSN o convenzionato oppure valutazione del CML.

SE RICHIESTA PER AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO AL PADRE RICHIEDENTE (ART. 155 BIS C.C.):
– il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento esclusivo emesso dal tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

SE RICHIESTA PER ABBANDONO DEL FIGLIO SUCCESSIVO AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA MADRE:
– il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento giudiziario con il quale il tribunale si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà della madre (artt. 330 e 333 c.c.) (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

SE RICHIESTA PER MANCATO RICONOSCIMENTO DEL NEONATO DA PARTE DELLA MADRE:
– l’abbandono è autocertificato dal padre richiedente.

ENTRO 30 GIORNI DALLA NASCITA:
– Certificato di nascita per comunicare la data effettiva, i dati anagrafici del nato e il periodo di post parto.

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I documenti vanno consegnati in fotocopia e visualizzati in originale.

50&PiùEnasco offre assistenza per la compilazione e invio all’INPS della domanda di congedo di astensione facoltativa dal lavoro. Il congedo è riconosciuto ai lavoratori dipendenti, madri e padri adottivi/affidatari, per ogni minore adottato/affidato.
Durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo parentale il lavoratore percepisce, a determinate condizioni, un’indennità economica sostitutiva della retribuzione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

Entro quindici giorni dall’inizio del periodo di congedo richiesto (termine non perentorio).

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI:

I documenti vanno consegnati in fotocopie
– documento d’identità e codice fiscale del genitore richiedente;
– indicazione dei periodi per i quali si chiede il congedo.

IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DEL PADRE

SE RICHIESTA PER GRAVE INFERMITÀ DELLA MADRE:
– documentazione medica rilasciata dal medico del SSN o convenzionato oppure valutazione del CML.

SE RICHIESTA PER AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO AL PADRE RICHIEDENTE (ART. 155 BIS C.C.):
– il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento esclusivo emesso dal tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

SE RICHIESTA PER ABBANDONO DEL FIGLIO SUCCESSIVO AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA MADRE:
– il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento giudiziario con il quale il tribunale si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà della madre (artt. 330 e 333 c.c.) (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

SE RICHIESTA PER MANCATO RICONOSCIMENTO DEL NEONATO DA PARTE DELLA MADRE:
– l’abbandono è autocertificato dal padre richiedente.

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I documenti vanno consegnati in fotocopia e visualizzati in originale.

Prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti che viene determinato sulla base del reddito familiare e del numero dei componenti del nucleo. L’assegno viene erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro.

50&PiùEnasco offre assistenza alla compilazione ed invio di istanze in materia di Assegni al Nucleo direttamente all’INPS in modalità telematica.
Ogni variazione intervenuta nel reddito o nella composizione del nucleo familiare deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data in cui essa si verifica.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

Il termine è quello prescrizionale di cinque anni.

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI:

DEL RICHIEDENTE CHE CHIEDE L’ANF IN BUSTA PAGA
– documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente;
– ultima busta paga;
– eventuale data di variazione di stato civile (anche unioni civili).

DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
– Codice fiscale;
– Redditi relativi all’anno 2019:
– Modello 730 O Redditi PF 2020;
– Modello CU 2020 (se non presente la dichiarazione dei redditi);
– Eventuale dichiarazione sostitutiva del Modello CU (es. colf badanti, assegno di mantenimento);
– Se presenti redditi da immobili – fabbricati e/o terreni – non già dichiarati nella dichiarazione dei redditi, visure catastali aggiornate e tipologia di utilizzo;
– Eventuali prospetti di liquidazione della prestazione assistenziale INPS e/o verbali di invalidità civile;
– Eventuali rendite da Bot, Cct e altri titoli di Stato, interessi bancari e/o postali, premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici.

NEL CASO DI GENITORI NON CONIUGATI
– È necessario presentare l’autorizzazione ANF in corso di validità.

NEL CASO DI SEPARAZIONE IN CORSO D’ANNO
– Produrre copia della sentenza di separazione.

NEL CASO DI NASCITA DI UN FIGLIO NEL CORSO D’ANNO
– E’ necessario presentare una nuova autorizzazione ANF.

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I documenti vanno consegnati in fotocopia e visualizzati in originale.

50&PiùEnasco garantisce assistenza amministrativa, medica e legale nei confronti dell’INAIL per il riconoscimento delle prestazioni economiche. Le stesse prestazioni spettano anche in caso di malattie professionali contratte nell’esercizio dell’attività lavorativa.
In caso di infortunio con almeno 4 giorni di prognosi, al lavoratore spettano – oltre alle prestazioni di tipo sanitario, protesico e riabilitativo – anche quelle di carattere economico previste dalle norme in materia.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi: il lavoratore deve immediatamente avvisare (o far avvisare, se impossibilitato), il proprio datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (entro 24 ore in caso di decesso del lavoratore) e il lavoratore deve presentare con tempestività copia della documentazione relativa all’infortunio (1° certificato medico, denuncia), al patronato, in modo da poterlo abilitare alla tutela del caso nei confronti dell’INAIL.

In caso di malattia professionale: presentare al patronato copia del certificato medico di malattia professionale, nonché copia della relativa denuncia, non appena se ne viene in possesso.

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI:

In caso di infortunio sul lavoro:

  • Documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
  • Copia del primo certificato medico di infortunio e degli eventuali certificati continuativi (modelli 1 SS);
  • Copia della denuncia dell’infortunio trasmessa dal datore di lavoro;
  • Copia di questionari o altri provvedimenti INAIL riferiti al caso;
  • Codice IBAN.

In caso di malattia professionale:

  • Documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
  • Copia del certificato medico di malattia professionale (modello 5 SS BIS) inviato telematicamente;
  • Copia della denuncia di malattia professionale trasmessa dal datore di lavoro;
  • Copia di questionari o altri provvedimenti INAIL riferiti al caso;
  • Codice IBAN.

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