Vuoi l’assistenza di CAF e Patronato per i tuoi servizi fiscali e le tue pratiche previdenziali?
La tua azienda ha stipulato una convenzione con 50&Più per venire incontro alle necessità dei propri dipendenti offrendo gratuitamente una serie di servizi legati alle dichiarazioni fiscali e alle pratiche previdenziali.
Da oggi potrai usufruire di assistenza e consulenza a te dedicata in ambito fiscale, previdenziale, assistenziale e degli infortuni sul lavoro.
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50&PIÙCAF
LE MIGLIORI SOLUZIONI IN AMBITO FISCALE
Assistenza fiscale qualificata e certificata dal visto di conformità, garantito da una polizza assicurativa e dalla competenza dei suoi esperti fiscali in tutto il territorio nazionale.
Servizi in convenzione:
Offriamo assistenza alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, elaboriamo e trasmettiamo il modello all’Agenzia delle Entrate e il risultato finale della liquidazione modello 730-4 per consentire al datore di lavoro oppure all’INPS di procedere al conguaglio nella prima retribuzione utile.
TERMINI DI PRESENTAZIONE:
La scadenza per la presentazione del 730 è fissata al 30 settembre. Prima si presenta la dichiarazione, prima arriva il rimborso. I conguagli – a debito o a credito – arriveranno nella prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.
Chi consegna il modello a giugno otterrà il rimborso a luglio, chi lo consegna a luglio lo riceverà tra agosto e settembre; chi consegna il modello a settembre, avrà il rimborso tra ottobre e novembre.
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Offriamo assistenza alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, elaboriamo e trasmettiamo il modello all’Agenzia delle Entrate e predisponiamo i Modelli di pagamento F24 per le eventuali imposte a debito.
TERMINI DI PRESENTAZIONE:
La scadenza per la presentazione del modello Redditi PF è fissata al 30 novembre. Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno ovvero entro il 30 luglio. Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.
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Siamo a disposizione per il calcolo delle imposte sugli immobili. Nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile ottenere da 50&PiùCaf i modelli F24 per il pagamento dell’imposta, nonché l’assistenza per tutti gli adempimenti relativi ivi inclusa la presentazione della Dichiarazione IMU in caso di variazioni.
TERMINI DI PRESENTAZIONE:
L’IMU deve essere versata di regola in due rate e rispettando le seguenti scadenze:
– entro il 16 giugno, per il pagamento dell’acconto (1 rata);
– entro il 16 dicembre, per il pagamento del saldo (2 rata) sulla base delle Delibere comunali pubblicate sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti dell’anno precedente.
L’imposta si paga per l’anno in corso proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero. Nel caso di acquisto di immobili a qualsiasi titolo (ad esempio compravendita, donazione, successione) l’obbligo del pagamento scatta in occasione della prima scadenza di pagamento. Es. nel caso di acquisto di un’abitazione a maggio, l’acquirente dovrà pagare l’IMU entro il mese di giugno; se acquista a ottobre, dovrà versare l’imposta entro dicembre.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DELL’IMU
- Codice Fiscale e Documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
- Visure catastali degli immobili posseduti (o atto di acquisto/di donazione/copia
- della successione).
50&PiùCaf è a disposizione per effettuare le visure catastali, per la verifica degli immobili posseduti e delle risultanze catastali presenti in Anagrafe Tributaria.
Siamo a disposizione per la compilazione e l’invio della dichiarazione all’INPS delle famiglie che desiderano accedere alle numerose prestazioni sociali agevolate: riduzioni delle tasse universitarie, prestazioni legate a minori e disabili, richiesta del Reddito di Cittadinanza e numerose agevolazioni per servizi di pubblica utilità.
TERMINI DI PRESENTAZIONE:
La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Ad esempio: le dichiarazioni presentate durante il 2023 hanno validità fino al 31 dicembre 2023.
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50&PIÙENASCO
LE MIGLIORI SOLUZIONI IN AMBITO PREVIDENZIALE
Assistenza e consulenza nel campo previdenziale, assistenziale, nonché in materia di infortuni sul lavoro in tutto il territorio nazionale.
Servizi in convenzione:
Il permesso di soggiorno devono richiederlo i cittadini di Paesi extra UE, entrati in Italia con un visto di lunga durata (c.d. visto nazionale, per periodi superiori a 90 giorni), mentre chi entra nel nostro Paese per soggiorni brevi, inferiori a 90 giorni, non ne ha bisogno.
Il Permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura della provincia in cui si trova lo straniero o dove intende soggiornare.
La richiesta è presentata presso l’Ufficio Immigrazione della predetta Questura.
In caso di ricongiungimento familiare o di ingresso per lavoro subordinato, la richiesta è presentata presso lo Sportello unico per l’immigrazione, istituito presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente.
Tipologie di permesso di soggiorno:
- Affidamento
- Adozione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Studio (per periodi superiori a tre mesi)
- Missione
- Asilo Politico (rinnovo)
- Tirocinio formazione professionale
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Carta di soggiorno stranieri (ora denominata “Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”)
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro sub-stagionale
- Famiglia
- Famiglia minore con minori di 14-18 anni
- Soggiorno lavoro art. 27
- Status apolide (rinnovo)
- Conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
- Duplicato Permesso
- Aggiornamento Permesso (inserimento figli)
Elenco dei documenti necessari:
- passaporto (o altro documento equipollente in corso di validità), con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- una marca da bollo da 16,00 euro;
- ulteriore documentazione necessaria in relazione alla specifica tipologia di permesso richiesto.
La Questura potrà inoltre disporre un supplemento d’indagine, chiedendo di integrare la documentazione atta a precisare il motivo per cui è richiesto il permesso di soggiorno e/o i mezzi di sussistenza del richiedente per il periodo di permanenza in Italia.
Il ricongiungimento familiare è il diritto concesso allo straniero che vive in Italia – purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge – a mantenere l’unità familiare, nei confronti dei familiari stranieri.
I familiari che si possono ricongiungere sono:
- coniuge (o partner unito civilmente) – non legalmente separato – di età non inferiore ai 18 anni;
- figli minori;
- figli maggiorenni a carico con invalidità totale;
- genitori a carico che non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute;
- genitore naturale, se il richiedente è minorenne e regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore.
La richiesta di ricongiungimento familiare può essere inviata dallo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, ma deve essere titolare di:
- carta di soggiorno UE per lungo soggiornanti;
- permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per:
– lavoro subordinato
– lavoro autonomo
– motivi familiari
– asilo politico
– per studio
– motivi religiosi
Per ottenere il ricongiungimento familiare è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali; (H3)
- reddito minimo annuo che deve derivare da fonti lecite e non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2021: € 5.983,64), aumentato della metà dell’importo dello stesso per ogni familiare da ricongiungere. (H3)
Per i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica né dell’idoneità dell’alloggio.
Per il minorenne titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, al compimento dei 18 anni, il titolo di soggiorno potrà essere rinnovato per la stessa durata di quello del genitore, a condizione che vengano rispettati i requisiti sopra indicati.
Elenco dei documenti necessari:
I documenti di base necessari per le richieste di ricongiungimento familiare sono:
- Codice fiscale del richiedente/tessera sanitaria;
- Permesso di soggiorno;
- Passaporto;
- Visto di ingresso (solo per il rilascio);
- Altra documentazione utile in base alla tipologia del permesso per cui si chiede assistenza.
L’Assegno unico universale per i figli a carico è un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, indicata dall’ISEE.
L’assegno unico figli o universale è riconosciuto ai nuclei familiari mensilmente, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo per ogni figlio:
- minorenne a carico;
- per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
– svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale.
- con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno unico figli, detto anche assegno unico universale, è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato extra-UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività per almeno sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato per almeno sei mesi;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.
REQUISITI PER RICEVERE L’ASSEGNO UNICO FIGLI
L’importo dell’assegno unico figli:
- per i figli minorenni è di 175 € mensili che spetta, in misura piena, con un ISEE del nucleo familiare fino a 15.000 €. All’aumentare dell’Isee si riduce progressivamente fino a 50 € mensili qualora l’ISEE sia pari o superiore a 40.000 €;
- per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, è di 85 euro mensili, con un Isee fino a 15.000 €. Si riduce gradualmente con un Isee superiore, fino a 25 € al mese qualora l’ISEE sia pari o superiore a 40.000 €;
- per i figli con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni l’importo è di 85 € mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 €. Esso si riduce progressivamente con l’aumentare dell’ISEE fino a raggiungere il valore di 25 € in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 €.
Per un’illustrazione più chiara degli importi della prestazione in relazione all’ISEE si consiglia la consultazione della tabella.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda per l’assegno unico figli va presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed è riferita al periodo compreso tra marzo 2022 e febbraio 2023.
Deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno unico figli è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata telematicamente all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio.
Chi ha il Reddito di cittadinanza non dovrà fare domanda per l’assegno, perché l’assegno unico a cui si ha diritto in questo caso viene pagato automaticamente dall’INPS.
La nuova prestazione assorbe le altre prestazioni fin qui previste dall’ordinamento in favore dei figli minori.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, risultano pertanto abrogate le seguenti prestazioni:
- Premio alla nascita;
- Assegno ai Nuclei con 3 figli minori;
- Assegno al Nucleo Familiare;
- Assegni familiari.
L’indennità di maternità è un indennizzo economico che viene erogato dall’Inps a tutela della maternità durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall’art. 37 della Costituzione e disciplinato dalla Legge 1204/1971, dal D.Lgs. 151/2001 e dalla Legge 104/2006.
Possono beneficiare dell’indennità di maternità le lavoratrici:
- dipendenti di un datore di lavoro privato o pubblico;
- che svolgono lavoro agricolo;
- dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni);
- disoccupate da più di 60 giorni;
- sospese da più di 60 giorni;
- collaboratrici domestiche;
- dipendenti di cooperative;
- che svolgono attività a domicilio;
- che svolgono attività nello spettacolo;
- che svolgono attività socialmente utili o di pubblica utilità.
Ai fini del diritto all’indennità di maternità è necessario che la gestante abbia un rapporto di lavoro in corso, o che la gravidanza si sia manifestata entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per la fruizione del congedo di maternità detto anche astensione obbligatoria dal lavoro, la richiedente deve presentare il certificato medico di gravidanza al datore di lavoro e all’Inps.
Esso va rilasciato in tre copie e deve contenere:
– i dati specifici della lavoratrice;
– i dati generici del datore, della sede di lavoro, delle mansioni svolte e dell’Istituto presso cui è assicurata;
– la data (ipotetica) del parto.
Nel caso di “gravidanza a rischio” è sufficiente la certificazione della Asl.
L’astensione obbligatoria per congedo di maternità dà diritto a percepire un’indennità e dura 5 mesi:
– 2 mesi precedenti il parto;
– 3 mesi successivi al parto.
È concessa la facoltà alla lavoratrice di continuare a lavorare oltre il settimo mese di gravidanza (fino all’ottavo mese o fino al parto) e di beneficiare del residuo o intero periodo di astensione obbligatoria successivamente al parto.
Nel caso di parto prematuro i giorni di astensione precedenti al parto non goduti si aggiungono al congedo successivo al parto.
In caso di adozione o affidamento si ha diritto al congedo per i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore in famiglia. In caso di adozione internazionale si può beneficiare del congedo anche prima dell’ingresso del minore in famiglia per compiere gli adempimenti inerenti la procedura adottiva.
L’astensione obbligatoria dal lavoro può essere anticipata di un mese quando ricorrono casi particolari.
La misura dell’indennità di maternità è pari all’ 80% della retribuzione globale media giornaliera (RGM) per le giornate indennizzabili.
La lavoratrice ha diritto all’indennità post – partum anche nei casi in cui:
- Il bambino sia nato morto;
- il bambino sia deceduto successivamente al parto;
- ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.
50&PiùEnasco offre assistenza per la compilazione e invio all’INPS della domanda di congedo di astensione facoltativa dal lavoro. Il congedo è riconosciuto ai lavoratori dipendenti, madri e padri adottivi/affidatari, per ogni minore adottato/affidato.
Durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo parentale il lavoratore percepisce, a determinate condizioni, un’indennità economica sostitutiva della retribuzione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE:
Entro quindici giorni dall’inizio del periodo di congedo richiesto (termine non perentorio).
ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI:
I documenti vanno consegnati in fotocopie
– documento d’identità e codice fiscale del genitore richiedente;
– indicazione dei periodi per i quali si chiede il congedo.
IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DEL PADRE
SE RICHIESTA PER GRAVE INFERMITÀ DELLA MADRE:
– documentazione medica rilasciata dal medico del SSN o convenzionato oppure valutazione del CML.
SE RICHIESTA PER AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO AL PADRE RICHIEDENTE (ART. 155 BIS C.C.):
– il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento esclusivo emesso dal tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.
SE RICHIESTA PER ABBANDONO DEL FIGLIO SUCCESSIVO AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA MADRE:
– il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento giudiziario con il quale il tribunale si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà della madre (artt. 330 e 333 c.c.) (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.
SE RICHIESTA PER MANCATO RICONOSCIMENTO DEL NEONATO DA PARTE DELLA MADRE:
– l’abbandono è autocertificato dal padre richiedente.
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I documenti vanno consegnati in fotocopia e visualizzati in originale.
L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione previdenziale a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo che rientri nelle fasce di reddito stabilite ogni anno dalla legge.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono da vari requisiti: dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito e
La domanda per l’assegni familiari va presentata telematicamente all’Inps, ad esclusione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato che fanno richiesta al datore di lavoro.
Il diritto alla corresponsione della prestazione decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui nascono i requisiti e termina alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni cessano di esistere.dalla tipologia del nucleo familiare.
Si considerano appartenenti al nucleo familiare del lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli legittimi o legittimati ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, non coniugati;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti, facenti parte di nuclei con almeno 4 figli, tutti di età inferiore a 26 anni;
- i fratelli, sorelle e nipoti del richiedente, minori o maggiorenni inabili, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori, senza pensione indiretta e celibi/nubili.
- Sono previste migliori condizioni di accesso al beneficio in favore di famiglie monoparentali e di nuclei familiari composti da soggetti inabili.
Casi particolari:
Nei casi indicati di seguito il pagamento degli ANF al lavoratore richiede un’esplicita autorizzazione da parte dell’Inps, oltre all’accoglimento della domanda:
- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento);
- familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);• minori in accasamento eterofamiliare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.
Il pagamento della prestazione viene effettuato dal datore di lavoro o dall’Inps,a seconda della categoria del richiedente. Può essere effettuato in favore del coniuge dell’avente diritto che non sia titolare di un diritto autonomo all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente o dalla titolarità di prestazione previdenziale a carico dell’AGO.
50&PiùEnasco garantisce assistenza amministrativa, medica e legale nei confronti dell’INAIL per il riconoscimento delle prestazioni economiche. Le stesse prestazioni spettano anche in caso di malattie professionali contratte nell’esercizio dell’attività lavorativa.
In caso di infortunio con almeno 4 giorni di prognosi, al lavoratore spettano – oltre alle prestazioni di tipo sanitario, protesico e riabilitativo – anche quelle di carattere economico previste dalle norme in materia.
TERMINI DI PRESENTAZIONE:
In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi: il lavoratore deve immediatamente avvisare (o far avvisare, se impossibilitato), il proprio datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (entro 24 ore in caso di decesso del lavoratore) e il lavoratore deve presentare con tempestività copia della documentazione relativa all’infortunio (1° certificato medico, denuncia), al patronato, in modo da poterlo abilitare alla tutela del caso nei confronti dell’INAIL.
In caso di malattia professionale: presentare al patronato copia del certificato medico di malattia professionale, nonché copia della relativa denuncia, non appena se ne viene in possesso.
ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI:
In caso di infortunio sul lavoro:
- Documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
- Copia del primo certificato medico di infortunio e degli eventuali certificati continuativi (modelli 1 SS);
- Copia della denuncia dell’infortunio trasmessa dal datore di lavoro;
- Copia di questionari o altri provvedimenti INAIL riferiti al caso;
- Codice IBAN.
In caso di malattia professionale:
- Documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
- Copia del certificato medico di malattia professionale (modello 5 SS BIS) inviato telematicamente;
- Copia della denuncia di malattia professionale trasmessa dal datore di lavoro;
- Copia di questionari o altri provvedimenti INAIL riferiti al caso;
- Codice IBAN.
I documenti vanno consegnati in fotocopia e visualizzati in originale.
IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO:
- Documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
- Copia del primo certificato medico di infortunio e degli eventuali certificati continuativi (modelli 1 SS);
- Copia della denuncia dell’infortunio trasmessa dal datore di lavoro;
- Copia di questionari o altri provvedimenti INAIL riferiti al caso;
- Codice IBAN.
IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE:
- Documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
- Copia del certificato medico di malattia professionale (modello 5 SS BIS) inviato telematicamente;
- Copia della denuncia di malattia professionale trasmessa dal datore di lavoro;
- Copia di questionari o altri provvedimenti INAIL riferiti al caso;
- Codice IBAN
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Pagina a cura di 50&Più Fenacom Servizi Srl