Da oggi potrai usufruire di assistenza e consulenza a te dedicata in ambito fiscale, previdenziale, assistenziale e degli infortuni sul lavoro.
Offriamo assistenza alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, elaboriamo e trasmettiamo il modello all’Agenzia delle Entrate e il risultato finale della liquidazione modello 730-4 per consentire al datore di lavoro oppure all’INPS di procedere al conguaglio nella prima retribuzione utile.
La scadenza per la presentazione del 730 è fissata al 30 settembre. Prima si presenta la dichiarazione, prima arriva il rimborso. I conguagli – a debito o a credito – arriveranno nella prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Chi consegna il modello a giugno otterrà il rimborso a luglio, chi lo consegna a luglio lo riceverà tra agosto e settembre; chi consegna il modello a settembre, avrà il rimborso tra ottobre e novembre.
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Offriamo assistenza alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, elaboriamo e trasmettiamo il modello all’Agenzia delle Entrate e predisponiamo i Modelli di pagamento F24 per le eventuali imposte a debito.
La scadenza per la presentazione del modello Redditi PF è fissata al 30 novembre. Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno ovvero entro il 30 luglio. Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.
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Siamo a disposizione per il calcolo delle imposte sugli immobili. Nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile ottenere da 50&PiùCaf i modelli F24 per il pagamento dell’imposta, nonché l’assistenza per tutti gli adempimenti relativi ivi inclusa la presentazione della Dichiarazione IMU in caso di variazioni.
L’IMU deve essere versata di regola in due rate e rispettando le seguenti scadenze:
– entro il 16 giugno, per il pagamento dell’acconto (1 rata);
– entro il 16 dicembre, per il pagamento del saldo (2 rata) sulla base delle Delibere comunali pubblicate sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti dell’anno precedente.
L’imposta si paga per l’anno in corso proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero. Nel caso di acquisto di immobili a qualsiasi titolo (ad esempio compravendita, donazione, successione) l’obbligo del pagamento scatta in occasione della prima scadenza di pagamento. Es. nel caso di acquisto di un’abitazione a maggio, l’acquirente dovrà pagare l’IMU entro il mese di giugno; se acquista a ottobre, dovrà versare l’imposta entro dicembre.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DELL’IMU
50&PiùCaf è a disposizione per effettuare le visure catastali, per la verifica degli immobili posseduti e delle risultanze catastali presenti in Anagrafe Tributaria.
Siamo a disposizione per la compilazione e l’invio della dichiarazione all’INPS delle famiglie che desiderano accedere alle numerose prestazioni sociali agevolate: riduzioni delle tasse universitarie, prestazioni legate a minori e disabili, richiesta del Reddito di Cittadinanza e numerose agevolazioni per servizi di pubblica utilità.
La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Ad esempio: le dichiarazioni presentate durante il 2025 hanno validità fino al 31 dicembre 2025.
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Il permesso di soggiorno devono richiederlo i cittadini di Paesi extra UE, entrati in Italia con un visto di lunga durata (c.d. visto nazionale, per periodi superiori a 90 giorni), mentre chi entra nel nostro Paese per soggiorni brevi, inferiori a 90 giorni, non ne ha bisogno.
Il Permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura della provincia in cui si trova lo straniero o dove intende soggiornare.
La richiesta è presentata presso l’Ufficio Immigrazione della predetta Questura.
In caso di ricongiungimento familiare o di ingresso per lavoro subordinato, la richiesta è presentata presso lo Sportello unico per l’immigrazione, istituito presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente.
Tipologie di permesso di soggiorno:
Elenco dei documenti necessari:
La Questura potrà inoltre disporre un supplemento d’indagine, chiedendo di integrare la documentazione atta a precisare il motivo per cui è richiesto il permesso di soggiorno e/o i mezzi di sussistenza del richiedente per il periodo di permanenza in Italia.
Il ricongiungimento familiare è il diritto concesso allo straniero che vive in Italia – purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge – a mantenere l’unità familiare, nei confronti dei familiari stranieri.
I familiari che si possono ricongiungere sono:
La richiesta di ricongiungimento familiare può essere inviata dallo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, ma deve essere titolare di:
Per ottenere il ricongiungimento familiare è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
Per i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica né dell’idoneità dell’alloggio.
Per il minorenne titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, al compimento dei 18 anni, il titolo di soggiorno potrà essere rinnovato per la stessa durata di quello del genitore, a condizione che vengano rispettati i requisiti sopra indicati.
Elenco dei documenti necessari:
I documenti di base necessari per le richieste di ricongiungimento familiare sono:
L’Assegno unico universale per i figli a carico è un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, indicata dall’ISEE.
L’assegno unico figli o universale è riconosciuto ai nuclei familiari mensilmente, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo per ogni figlio:
L’assegno unico figli, detto anche assegno unico universale, è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
REQUISITI PER RICEVERE L’ASSEGNO UNICO FIGLI
L’importo dell’assegno unico figli:
Per un’illustrazione più chiara degli importi della prestazione in relazione all’ISEE si consiglia la consultazione della tabella.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda per l’assegno unico figli va presentata a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed è riferita al periodo compreso tra marzo 2025 e febbraio 2026.
Deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno unico figli è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata telematicamente all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio.
La nuova prestazione assorbe le altre prestazioni fin qui previste dall’ordinamento in favore dei figli minori.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, risultano pertanto abrogate le seguenti prestazioni:
L’indennità di maternità è un indennizzo economico che viene erogato dall’Inps a tutela della maternità durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall’art. 37 della Costituzione e disciplinato dalla Legge 1204/1971, dal D.Lgs. 151/2001 e dalla Legge 104/2006.
Possono beneficiare dell’indennità di maternità le lavoratrici:
Ai fini del diritto all’indennità di maternità è necessario che la gestante abbia un rapporto di lavoro in corso, o che la gravidanza si sia manifestata entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per la fruizione del congedo di maternità detto anche astensione obbligatoria dal lavoro, la richiedente deve presentare il certificato medico di gravidanza al datore di lavoro e all’Inps.
Esso va rilasciato in tre copie e deve contenere:
– i dati specifici della lavoratrice;
– i dati generici del datore, della sede di lavoro, delle mansioni svolte e dell’Istituto presso cui è assicurata;
– la data (ipotetica) del parto.
Nel caso di “gravidanza a rischio” è sufficiente la certificazione della Asl.
L’astensione obbligatoria per congedo di maternità dà diritto a percepire un’indennità e dura 5 mesi:
– 2 mesi precedenti il parto;
– 3 mesi successivi al parto.
È concessa la facoltà alla lavoratrice di continuare a lavorare oltre il settimo mese di gravidanza (fino all’ottavo mese o fino al parto) e di beneficiare del residuo o intero periodo di astensione obbligatoria successivamente al parto.
Nel caso di parto prematuro i giorni di astensione precedenti al parto non goduti si aggiungono al congedo successivo al parto.
In caso di adozione o affidamento si ha diritto al congedo per i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore in famiglia. In caso di adozione internazionale si può beneficiare del congedo anche prima dell’ingresso del minore in famiglia per compiere gli adempimenti inerenti la procedura adottiva.
L’astensione obbligatoria dal lavoro può essere anticipata di un mese quando ricorrono casi particolari.
La misura dell’indennità di maternità è pari all’ 80% della retribuzione globale media giornaliera (RGM) per le giornate indennizzabili.
La lavoratrice ha diritto all’indennità post – partum anche nei casi in cui:
50&PiùEnasco offre assistenza per la compilazione e invio all’INPS della domanda di congedo di astensione facoltativa dal lavoro. Il congedo è riconosciuto ai lavoratori dipendenti, madri e padri adottivi/affidatari, per ogni minore adottato/affidato.
Durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo parentale il lavoratore percepisce, a determinate condizioni, un’indennità economica sostitutiva della retribuzione.
Entro quindici giorni dall’inizio del periodo di congedo richiesto (termine non perentorio).
I documenti vanno consegnati in fotocopie
– documento d’identità e codice fiscale del genitore richiedente;
– indicazione dei periodi per i quali si chiede il congedo.
SE RICHIESTA PER GRAVE INFERMITÀ DELLA MADRE:
– documentazione medica rilasciata dal medico del SSN o convenzionato oppure valutazione del CML.
SE RICHIESTA PER AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO AL PADRE RICHIEDENTE (ART. 155 BIS C.C.):
– il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento esclusivo emesso dal tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.
SE RICHIESTA PER ABBANDONO DEL FIGLIO SUCCESSIVO AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA MADRE:
– il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento giudiziario con il quale il tribunale si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà della madre (artt. 330 e 333 c.c.) (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.
SE RICHIESTA PER MANCATO RICONOSCIMENTO DEL NEONATO DA PARTE DELLA MADRE:
– l’abbandono è autocertificato dal padre richiedente.
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I documenti vanno consegnati in fotocopia e visualizzati in originale.
L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione previdenziale a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo che rientri nelle fasce di reddito stabilite ogni anno dalla legge.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono da vari requisiti: dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito e
La domanda per l’assegni familiari va presentata telematicamente all’Inps, ad esclusione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato che fanno richiesta al datore di lavoro.
Il diritto alla corresponsione della prestazione decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui nascono i requisiti e termina alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni cessano di esistere.dalla tipologia del nucleo familiare.
Si considerano appartenenti al nucleo familiare del lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali:
Casi particolari:
Nei casi indicati di seguito il pagamento degli ANF al lavoratore richiede un’esplicita autorizzazione da parte dell’Inps, oltre all’accoglimento della domanda:
Il pagamento della prestazione viene effettuato dal datore di lavoro o dall’Inps,a seconda della categoria del richiedente. Può essere effettuato in favore del coniuge dell’avente diritto che non sia titolare di un diritto autonomo all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente o dalla titolarità di prestazione previdenziale a carico dell’AGO.
50&PiùEnasco garantisce assistenza amministrativa, medica e legale nei confronti dell’INAIL per il riconoscimento delle prestazioni economiche. Le stesse prestazioni spettano anche in caso di malattie professionali contratte nell’esercizio dell’attività lavorativa.
In caso di infortunio con almeno 4 giorni di prognosi, al lavoratore spettano – oltre alle prestazioni di tipo sanitario, protesico e riabilitativo – anche quelle di carattere economico previste dalle norme in materia.
In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi: il lavoratore deve immediatamente avvisare (o far avvisare, se impossibilitato), il proprio datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (entro 24 ore in caso di decesso del lavoratore) e il lavoratore deve presentare con tempestività copia della documentazione relativa all’infortunio (1° certificato medico, denuncia), al patronato, in modo da poterlo abilitare alla tutela del caso nei confronti dell’INAIL.
In caso di malattia professionale: presentare al patronato copia del certificato medico di malattia professionale, nonché copia della relativa denuncia, non appena se ne viene in possesso.
In caso di infortunio sul lavoro:
In caso di malattia professionale:
I documenti vanno consegnati in fotocopia e visualizzati in originale.
IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO:
IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE:
Pagina a cura di 50&Più Fenacom Servizi Srl
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